Viaggio turistico: l’impossibilità sopravvenuta e le informazioni al consumatore

La Cassazione Civile si è espressa più volte sul tema della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell’art.1463 c.c. affermando che “.. la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art.1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione.” (Cass. civ. n.26958/2007). La norma si applica in tutti i casi meritevoli di tutela in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto, proprio perché l’art.1463 c.c assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire … Continua a leggere...