Sindaco del Comune: risponde dei fuochi pirotecnici

Sindaco del Comune: risponde dei fuochi pirotecnici

Veniva richiesto il risarcimento dei danni alla persona, a causa dell’esecuzione di uno spettacolo pirotecnico, non autorizzato, nel centro di un paese e si riteneva sussistere la responsabilità del sindaco per avere omesso di adottare i provvedimenti necessari a tutela della pubblica incolumità. La Cassazione Civile n.1180/2022, sul caso, ha osservato come, “ai sensi dell’art.57 r.d. 18 giugno 1931 n.773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è necessaria, per l’accensione dei fuochi di artificio, la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza le cui attribuzioni, in campo locale, sono esercitate dal capo dell’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, dal “podestà” (sindaco) (art.1, comma 4, del medesimo r.d. n.773/1931). In tale veste il sindaco opera — in virtù della funzione esercitata, diretta al mantenimento dell’ordine pubblico oltre che alla tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini — non quale capo dell’amministrazione comunale, bensì quale ufficiale di Governo (v. Cass. Civ. n.2726/1990). “. Da rammentare, inoltre, che ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. d), legge 8 giugno 1990, n.142 (abrogato e trasfuso nell’art. 57 d. Igs. 18 agosto 2000, n.267), ma applicabile nel caso di specie e nel tempo dell’evento occorso «Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: ….. d) alla vigilanza … Continua a leggere...