A cosa serve la Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati?

A cosa serve la Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati?

La Banca Dati Sinistri è uno degli strumenti che, a partire dal 1 gennaio 2011, raggruppa tutti i sinistri attraverso un sistema computerizzato centrale. All’interno dell’elenco sono riportati tutti gli incidenti stradali che hanno dato luogo a richiesta di rimborso assicurativo, con indicazione del luogo in cui sono avvenuti, dei dati dei mezzi interessati e dei soggetti coinvolti, compresi eventuali testimoni. La Banca Dati Sinistri (BDS) ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un valido strumento nella “lotta contro le frodi” ai danni delle compagnie assicuratrici, che si riversavano indirettamente sugli assicurati onesti. Questi ultimi infatti, a seguito delle frodi, vedevano lievitare ogni anno il premio proprio per compensare i maggiori esborsi delle compagnie. Il database che racchiude tutti i dati sui sinistri è gestito dall’IVASS. Tutte le compagnie assicurative hanno l’obbligo di trasmettere alla banca dati ogni sinistro che interessi un loro cliente entro sette giorni dalla data in cui ricevono la denuncia o la richiesta di risarcimento. Oltre ai dati sopra riportati, nella banca dati le assicurazioni dovranno inserire altre informazioni che riguardano i nominativi dei professionisti che assistono le parti, il carrozziere che si occupa della riparazione e la struttura sanitaria dove le vittime dell’incidente sono state curate. … Continua a leggere...
Scontro tra veicoli: la presunzione di corresponsabilità

Scontro tra veicoli: la presunzione di corresponsabilità

Come affermato da Cass. civ. n.13540/2023 “In caso di scontro tra veicoli, l’applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art.2054, secondo comma c.c. è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità non solo nei casi in cui sia certo l’atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l’atto generatore del sinistro, causa presunta dell’evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni…”. Al contrario, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, di cui all’art.2054, comma 2 c.c. , come nel caso in cui sia stata accertata in capo ad uno dei due conducenti la precisa violazione di una o più regole di condotta (es.: violazione dell’obbligo di dare la precedenza; l’obbligo di usare la massima prudenza; etc.) ovvero che l’accertamento di responsabilità giudiziale sia frutto di una valutazione ricostruttiva con precisi … Continua a leggere...
Dichiarazioni inesatte e reticenti: i sinistri

Dichiarazioni inesatte e reticenti: i sinistri

Come ribadito dalla Cassazione Civile n.7336/2025, secondo un indirizzo consolidato, “in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore …………”. (vds. Cass. civ. n.25582/2011; Cass. civ. n.16406/2010; Cass. civ. n.16769/2006). Nel caso in esame, ha osservato la S.C., erano state rilevate dichiarazioni inesatte e/o reticenti dell’assicurato “.. sia sulle condizioni dell’immobile assicurato, sia sulla mancata verificazione, nei precedenti cinque anni, di sinistri per i rischi previsti nella polizza ….”. Per quanto atteneva i sinistri, conclude la S.C., la dichiarazione inesatta e reticente inerente i precedenti sinistri era stata ritenuta rilevante, seppur “… il sinistro sottaciuto (incendio) fosse avvenuto presso lo stabilimento di una diversa società, in quanto il predetto sinistro aveva danneggiato merci della stessa ricorrente – (assicurata) -, ivi ubicate, che erano assicurate anche se presso terzi, tanto che quest’ultima aveva avanzato richiesta di indennizzo alla compagnia assicuratrice, proprio a seguito di tale sinistro.”. La Corte d’Appello, aveva già affermato in precedenza “…. il caso del … Continua a leggere...