Rischi operativi: il sistema informatico

Rischi operativi: il sistema informatico

La giurisprudenza ha fornito una definizione tendenzialmente valida per tutti i reati facenti riferimento all’espressione “sistema informatico”, giungendo ai seguenti consolidati approdi: “Per sistema informatico deve intendersi «un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche che sono caratterizzate, per mezzo di una attività di “codificazione” e “decodificazione”, dalla “registrazione” o “memorizzazione” tramite impulsi elettronici, su supporti adeguati, di “dati”, cioè, di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraversi simboli (bit) in combinazioni diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di informazioni organizzate secondo una logica che consente loro di esprimere un particolare significato per l’utente” “In generale, un dispositivo elettronico assurge al rango di sistema informatico o telematico se si caratterizza per l’installazione di un software che ne sovrintende il funzionamento, per la capacità di utilizzare periferiche o dispositivi esterni, per l’interconnessione con altri apparecchi e per la molteplicità dei dati oggetto di trattamento”. “Per evitare vuoti di tutela e per ampliare la sfera di protezione offerta ai sistemi informatici e telematici, è opportuno accogliere la nozione più ampia possibile di computer o unità di … Continua a leggere...