R.C.A.: polizza scaduta e sospensione dell’assicurazione

La polizza assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli a motore era scaduta ed il premio era stato pagato dopo il periodo di tolleranza di quindici giorni, come previsto dall’art.1901 c.c., ma successivamente al verificarsi di un incidente. La Corte di Cassazione civile n.22543/2019 ha affermato sull’argomento che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l’effetto sospensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo – dettata per l’ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata – secondo cui l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui … Continua a leggere...