Quali sono le caratteristiche dell’assicurazione danni?

Quali sono le caratteristiche dell’assicurazione danni?

L’art.1882 del Codice Civile dispone: “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni, ex art.1904 c.c.) ovvero a pagare un capitale o una rendita (ex art.1872 c.c.) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (ex art.1919 c.c.)” L’assicurazione è un contratto consensuale (1376 c.c.), ad effetti obbligatori ed aleatorio (1467 c.c.) e deve essere provato per iscritto (1888 c.c.). Il sinistro – Cass.Civ. n.1465/2018 “Stabilisce l’art.1882 c.c. che l’assicurazione contro i danni è il contratto col quale l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto “da un sinistro”….. Che in materia assicurativa “sinistro” sia sinonimo di “evento dannoso” emerge dal codice civile (cfr. gli artt.1892, 1898, 1900, 1905 c.c.); dal codice della navigazione (cfr. gli artt. 191, 209, 343, 353, 514, 727, 832 cod. nav.); dal regolamento di esecuzione del codice della navigazione (cfr. gli artt. 93, 94, 465, 466 bis, 523 reg. esec. cod. nav.); dall’art. 642 c.p.; dall’art. 110 cod. pen. mil . pace; per non dire di una infinità di fonti normative di secondo grado, quali i … Continua a leggere...
Il valore del bene assicurato e le differenze con il massimale

Il valore del bene assicurato e le differenze con il massimale

Come ricordato dalla Corte di Cassazione Civile n.2714/2017, “.. ai sensi dell’art.1908 c.c. nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. “. La stessa norma, inoltre, prevede che il valore delle cose assicurate può essere stabilito al momento della conclusione del contratto mediante stima accettata per iscritto dalle parti e che non equivale a detta stima la semplice dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza. Il premio di polizza, pertanto, assume valore determinante ai fini dell’individuazione del limite massimo del rischio assicurato, affinché venga rispettato l’equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass. civ. n.10596/2010) e cioè entro il limite massimo determinato dall’ammontare del premio di polizza, il valore assicurato del bene resta fissato per quello corrispondente all’epoca del sinistro. Nell’assicurazione di cose, il valore della cosa assicurata è elemento essenziale del contratto, ma non altrettanto può dirsi delle assicurazioni sulla responsabilità. (Cass. civ. n.5625/2020). Infatti, nelle assicurazioni di cose, è vietata la soprassicurazione (art.1908 c.c.), un divieto che è espressione del principio indennitario, per cui la cui la mancata pattuizione del valore del bene assicurato snaturerebbe la causa del contratto, non potendosi percepire … Continua a leggere...