Rischi operativi: perdita della merce trasportata – l’indennizzo al mittente proprietario

Rischi operativi: perdita della merce trasportata – l’indennizzo al mittente proprietario

L’azienda produttrice (venditrice e mittente) aveva affidato la merce al vettore per la consegna all’acquirente, ma durante il trasporto la stessa merce, veniva rubata dall’autotreno per cui non poteva arrivare al destinatario. L’assicuratore aveva eccepito che trattandosi di polizza per conto di chi spetta, il diritto all’indennizzo assicurativo si era trasferito al destinatario della merce sin dal momento in cui la stessa era stata consegnata al vettore. La Corte di merito, invece, aveva ritenuto che il contratto assicurativo tra l’azienda produttrice e l’assicuratore fosse una vera e propria assicurazione stipulata nell’interesse dell’assicurata e non, come preteso dalla società assicuratrice, quale contratto per conto di chi spetta. Secondo le osservazioni di Cass. Civ. n.31067/2019 l’individuazione dell’avente diritto ad agire nei confronti dell’assicuratore per il risarcimento del danno derivante dalla perdita o avaria della merce trasportata coinvolge le discipline di tre diversi contratti, cioè quello di compravendita, quello di trasporto e quello di assicurazione. È indubbio che l’assicurazione per i danni alle cose ha il suo fondamento nel diritto di proprietà, nel senso che il danno che l’assicuratore è chiamato a risarcire è quello che deriva dalla perdita o avaria della merce al proprietario della merce stessa. Se il contratto di trasporto, … Continua a leggere...
L’interesse nell’assicurazione per conto altrui o di chi spetta

L’interesse nell’assicurazione per conto altrui o di chi spetta

Come ricordato da Cass. civ. n.1166/2022, il requisito dell’“interesse”, nell’assicurazione ex art.1891 c.c., é di duplice natura e di diverso contenuto, ai fini della validità del contratto, sia in relazione alla posizione dell’assicurato-terzo, a norma dell’art.1904 c.c., sia con riferimento alla posizione del contraente, a norma dell’art.1411 c.c.. “Sotto il primo profilo, l’interesse assicurativo sottende, nella sostanza, una relazione, economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto ad un evento futuro potenzialmente dannoso (dovendo, per l’effetto, risultarne una posizione soggettiva giuridicamente qualificata e non un interesse di mero fatto); sotto il secondo aspetto, ferma l’operatività del principio generale dell’art.1411 c.c., l’interesse in discorso non deve giocoforza assumere caratteri di giuridicità, potendo, per converso, risolversi in una situazione soggettiva di mero fatto, morale o di immagine”. (Vds. Cass. civ. n.7769/1997; Cass. civ. n.9284/2005; Cass. civ. n.13058/2007).