Regione: le responsabilità del demanio idrico

Regione: le responsabilità del demanio idrico

L’art.90, secondo comma, lett.e), del d.P.R. n.616 del 1977, l’art.10, primo comma, lett.f), della legge n.183 del 1989, l’art.89, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.112 del 1998, (quadro normativo rilevante ratione temporis) per l’evento dannoso occorso nel caso in esame, attribuiva alla Regione la manutenzione dell’argine di un torrente appartenente al demanio, con le conseguenti responsabilità in qualità di custode ex art.2051 c.c., per i danni cagionati dalla “cosa pubblica”. Un conforme consolidato orientamento sul tema delle Sezioni Unite di Cassazione, tra cui, Cass. civ. n.25928/2011; Cass. civ. n.13860/2015, per cui “..spetta all’Autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde. Sicché fa carico alla Regione – alla quale sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l’organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni…”. Le succitate osservazioni delle S.U. di Cass. n.616/2019 vertevano sullo straripamento di un corso d’acqua naturale senza opere di regimentazione o di altra … Continua a leggere...