Parcheggio in supermercato: locazione o custodia

Parcheggio in supermercato: locazione o custodia

La ricorrente in Cassazione riteneva responsabile l’Ipermercato per l’incendio, provocato da ignoti, che aveva danneggiato la propria autovettura, parcheggiata all’interno della struttura commerciale. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale aditi, non avevano ritenuto che il parcheggio configurasse un “contratto di deposito”. Il primo, sostenendo che “..dovesse essere qualificato come contratto di locazione d’area gratuito e non come contratto di deposito gratuito, con conseguente mancanza di obbligo di custodia e di responsabilità a carico della società convenuta, in ragione della mancata regolazione del flusso delle auto in entrata ed in uscita mediante sbarre azionate manualmente o automatizzate, dell’assenza di sistemi di video sorveglianza e di vigilantes e della gratuità del parcheggio.”; il secondo “ .. escludendo che tra le parti fosse intercorso un contratto di deposito o di parcheggio gratuito con obbligo di custodia, mancando l’attività di consegna dell’auto, connotato della realità, e rilevando che il contratto avrebbe dovuto qualificarsi come locazione gratuita d’area che non aveva ingenerato alcuna aspettativa di custodia.”. Sul ricorso, la Cassazione Civile n.9883/2021 ne ha chiarito i vari aspetti in relazione, anche, a quanto deciso dalla Cass. civ. n.14319/2011, riconducendo il parcheggio al paradigma del contratto di locazione e osservando: “L’obbligo del gestore, pertanto, … Continua a leggere...
La responsabilità extracontrattuale: il supermercato

La responsabilità extracontrattuale: il supermercato

Mentre usciva dal locale del supermercato e dopo aver fatto la spesa, la cliente, era stata violentemente colpita dalle porte a scorrimento automatico, chiusesi all’improvviso, riportando lesioni personali. La vittima chiedeva il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale del supermercato per l’inadempimento degli obblighi di protezione connessi al contratto di vendita, quali obbligazioni accessorie ed ulteriori rispetto a quelle principali, ex art.1476 c.c. e comportante l’applicazione del termine di prescrizione decennale. La Corte di Cassazione Civile n.16224/2022, per il caso in esame, ha ritenuto infondata detta responsabilità contrattuale poiché l’evento generatore del danno rappresentava una responsabilità extracontrattuale a carico del supermercato, quale custode delle cose in uso e/o poste nel locale commerciale. Da evidenziare che “l’interesse del cliente di un supermercato a conservare la propria integrità fisica dinanzi al fatto dannoso che può verificarsi all’interno dei locali dello stesso, è un interesse che riceve tutela nella vita di relazione a prescindere dall’acquisto delle merci ivi poste in vendita, e la cui lesione costituisce danno ingiusto risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale.”. Quando il danno sia cagionato dalle cose che si trovano all’interno dei locali, emerge l’ipotesi della responsabilità extracontrattuale di cui all’art.2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio in capo al … Continua a leggere...