Targa prova: la circolazione del veicolo

Targa prova: la circolazione del veicolo

Come ribadito da Cass. Civ. n.32174/2022, a norma degli artt.1 e 2 del d.P.R. n.474/2001, la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all’esposizione della targa relativa sia all’esistenza dell’autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art.93, comma 7, del Codice della strada) e privo della copertura assicurativa (art.193, comma 2, del Codice della strada). Non è rilevante che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione (Cass. civ. n.19432/2010).
I veicoli con targa “prova” devono essere assicurati?

I veicoli con targa “prova” devono essere assicurati?

L’obbligo dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile concerne, anche, i veicoli circolanti con “targa prova”. Non sono previste eccezioni dall’art.122 cod. ass.. Trattandosi di assicurazione che segue la “targa”, la copertura assicurativa interviene sui veicoli ove viene apposta la targa e sono esclusi gli eventi dannosi che non seguono le prescrizioni di Legge (D.P.R. n.474/2001). In particolare l’art.1 del succitato decreto, prevede: “L’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli artt.93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, circolano su strada per esigenze connesse con tecniche sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo: a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, loro rappresentanti; concessionari; commissionari; agenti; di vendita; i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari; gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; … Continua a leggere...