Polizza all risks: sabotaggio e colaggio liquidi

Polizza all risks: sabotaggio e colaggio liquidi

La polizza “all risks” di un’azienda prevedeva nelle Condizioni Particolari di polizza che l’Assicuratore avrebbe risposto “… dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi” e che a seguito, come nel caso in specie, di un atto di “sabotaggio” alle botti di vino (o, comunque, di un atto vandalico o doloso), la Compagnia di Ass.ni era tenuta a rispondere dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati. Nell’ambito dei limiti di copertura per i danni causati dai suddetti eventi, la polizza prevedeva un indennizzo per sinistro non superiore al 70% della somma assicurata per ubicazione e un importo non superiore al 30% della somma assicurata alla partita “merci” per uno o più sinistri occorsi nel periodo di assicurazione, a seguito di “colaggio e fuoriuscita del vino”. L’azienda, ricorrente in Cassazione, contestava che la Corte di merito avesse ritenuto applicabile al sinistro la limitazione del 30% alla partita “merci” per il “colaggio e fuoriuscita del vino” e non invece la limitazione del 70% della somma assicurata a causa del “sabotaggio”. In sintesi, facendo rientrare l’evento “sabotaggio” delle botti nella nozione … Continua a leggere...
Le vittime del dovere: il danno biologico, morale e le indennità

Le vittime del dovere: il danno biologico, morale e le indennità

In tema di “vittime del dovere” di cui alla L.23 dicembre 2005 n.266, art.1, comma 563 ed alla Legge 13 agosto 1980, n.466, articolo 3, le Sezioni Unite di Cass. civ. n.6214/2022 nel ripercorrere l’iter legislativo e giurisprudenziale sull’argomento, hanno affermato i seguenti principi di diritto: – “All’art.6, comma 1, della L. n.206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge”. – “I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art.3 e 4 del d.P.R. n.181/2009″. Con il d.P.R. n.181/2009 si indicano i criteri medico-legali per la rivalutazione delle indennità e si specifica che le valutazioni delle indennità, difformi ai previsti criteri, possono essere riviste e modificate dalle commissioni sanitarie competenti, su istanza dell’interessato. I parametri medico-legali, di cui al d.P.R. n.181/2009, quindi, vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall’entrata in vigore della L. n.206/2004. Tale possibilità trae fondamento dal dato letterale delle disposizioni finali del decreto ed è … Continua a leggere...
Polizza danni: le merci aziendali ed il vino

Polizza danni: le merci aziendali ed il vino

Si chiedeva il pagamento dell’indennizzo, sulla base di una polizza di assicurazione contro i danni, in relazione alle merci aziendali dell’Assicurato che svolgeva attività di commercializzazione di vino. Il contratto assicurativo prevedeva la copertura di eventuali danni alle merci, incluse quelle “in vasche interrate, in contenitori e/o damigiane o botti”, anche derivanti da sabotaggio, terrorismo e atti vandalici. Nelle condizioni generali di assicurazione erano presenti, inoltre, alcune precisazioni in relazione alla “dispersione di liquidi”, nell’ipotesi in cui l’assicurazione operasse unicamente per un guasto o rottura accidentale dei contenitori, mentre era escluso lo “stillicidio” dovuto a imperfetta tenuta, corrosione o usura dei contenitori, nonché per i danni conseguenti a guasti o rotture di condutture o valvole e quelli per dispersione di liquido in contenitori inferiori ai trecento litri. Stante che il danno occorso era stato causato da un atto vandalico, mediante l’apertura delle saracinesche di alcuni serbatoi in acciaio inox da cui era fuoriuscito il vino ivi conservato, veniva deciso, dai Giudici di merito, che la dispersione del vino non costituisse un «danno alla merce» assicurata. Sul caso, Cass. Civ. n.3367/2020 nel considerare tale affermazione come manifestamente erronea in diritto, evidenziava che “..essendo stata assicurata la merce aziendale di una cantina, … Continua a leggere...
R.C.A.: quando e come il terzo trasportato non viene risarcito dall’assicuratore

R.C.A.: quando e come il terzo trasportato non viene risarcito dall’assicuratore

Come ricordato da Cass. civ. n.15982/2023, “..in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE così come interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte Giustizia, 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico ……, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale ne sia la veste e la qualità, non potendo l’assicuratore avvalersi per negare il risarcimento di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida.” L’unica eccezione è data dal trasportato “.. consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri, o quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell’incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto.”. (vds. Cass. civ. n.12687/2015; Cass. civ. n.19963/2013; Cass. civ. n.13738/2020; Cass. civ. n. 34788/2021). L’onere probatorio della consapevolezza del difetto di assicurazione, dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario, come … Continua a leggere...