R.C.T. : la clausola di esclusione dei terzi

Si disputava sulla clausola di una polizza assicurativa di responsabilità civile terzi concernente l’“esclusione dei terzi” e cioè di quei soggetti che non sono considerati terzi ai fini del risarcimento assicurativo in caso di danno. Il testo della clausola, oggetto di disamina, prevedeva che non sono considerati terzi: “Il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui al punto a), gli altri parenti ed affini con loro conviventi, nonché gli addetti ai servizi domestici”. Nel caso in specie, la madre aveva subito danni, cadendo a terra, a causa del cane di suo figlio che si era improvvisamente svincolato dal guinzaglio. Il motivo del ricorso in Cassazione atteneva il presupposto che l’esclusione dei genitori valesse solo ove fossero conviventi e non in ogni caso, a prescindere dalla loro convivenza con il danneggiante. La Corte di Cassazione Civile n.25849/2021 ha considerato il motivo fondato ed ha accolto il ricorso osservando, in primo luogo, che “.. il contratto di assicurazione va redatto in modo chiaro e comprensibile, in quanto il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt.1362 … Continua a leggere...