Cos’é la responsabilità per emotrasfusioni?

Cos’é la responsabilità per emotrasfusioni?

Quello della responsabilità per danni da trasfusione di sangue infetto è un tema lungamente dibattuto. Per danni da emotrasfusioni si intendono quei pregiudizi derivanti dall’aver contratto patologie (come epatiti, hiv, ecc.) a causa della somministrazione di emoderivati, vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni di sangue infetto. La vexata quaestio dei risarcimenti per danni da emotrasfusioni origina dalle molteplici pronunce giurisprudenziali emesse a seguito dei ricorsi dei diversi soggetti colpiti da epatiti virali e altre patologie derivanti dai trattamenti sopraindicati sin dalla fine degli anni ’70. L’eco mediatica e la crescita esponenziale del contenzioso provocarono l’intervento del legislatore che al fine di porre rimedio emanò la Legge n.210/1992 prevedendo un indennizzo in favore dei soggetti che avevano contratto un’infermità per via di trasfusioni di sangue infetto, somministrazione di farmaci emoderivati o vaccini obbligatori. In ambito giurisprudenziale, dopo una serie di pronunce contrastanti, la Cassazione fissò i criteri generali per la risarcibilità del danno da emotrasfusioni, prevedendo una sorta di concorso tra il diritto all’equo indennizzo ex l. n.210/1992 e al risarcimento del danno ex art.2043 c.c. (cfr. tra le altre, Cass.civ. n.11609/2005). Tuttavia, considerata l’astratta responsabilità di diversi soggetti chiamati a rispondere del danno da emotrasfusioni, la materia è ancora oggi al centro … Continua a leggere...
Trasfusione sangue: inammissibile la riduzione del danno senza evidenza dell’incidenza eziologica

Trasfusione sangue: inammissibile la riduzione del danno senza evidenza dell’incidenza eziologica

Veniva chiesto il risarcimento dei danni deducendo l’omesso controllo da parte del Ministero in ordine al sangue somministrato e la sussistenza del nesso causale sia con l’epatite sviluppata, che con il successivo decesso del coniuge. Il Ministero della Salute ricorreva in Cassazione per chiedere la riduzione proporzionale del danno risarcibile in relazione al grado di incidenza eziologica della causa del decesso. La Cassazione Civile n.17433/2019 dichiarava inammissibile quanto richiesto dal ricorrente perché “..L’insorgenza del linfoma, inoltre, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, è temporalmente prossima all’infezione da HCV, costituendo ulteriore riscontro in concreto al giudizio scientifico di causalità. Conseguentemente, la statuizione della Corte territoriale rispetta il principio giurisprudenziale del “più probabile che non”…. “in presenza di una valutazione di “elevata frequenza” (“sulla base di conoscenze scientifiche ormai consolidate si riconosce che le malattie linfatiche hanno, con elevata frequenza, nella loro genesi, una infezione da HCV, in particolare in aree di endemica infezione come l’Italia”) e in difetto di cause alternative (in nessun modo evidenziate dal ricorrente) ed in presenza dell’ulteriore elemento della contiguità temporale, la decisione di attribuire alla trasfusione e, quindi, alla infezione da HCV la causa esclusiva della malattia linfoproliferativa, che poi ha determinato il decesso, appare rispettosa del … Continua a leggere...