Trasporto pubblico: la caduta scendendo dall’autobus

Si chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere caduto mentre scendeva da un pullman delle autolinee pubbliche ed il danneggiato lamentava la violazione della regola probatoria di cui all’art.1681 c.c.. La Corte territoriale aveva solo ritenuto provata “la caduta …… avvenuta in una fase (discesa dal pullman alla fermata) sicuramente compresa nell’attività di trasporto”, ma non aveva ritenuto provato il nesso di causa tra la caduta e una condotta addebitabile al conducente del veicolo. Come ribadito dalla Cass. civ. n.1785/2022, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt.1681 e 2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda risarcitoria della trasportata, escludendo che fosse caduta, mentre scendeva dall’auto, a causa dell’improvvisa ripartenza del veicolo, in difetto di … Continua a leggere...