Rischi operativi: mittente, vettore e destinatario nel trasporto merci

Rischi operativi: mittente, vettore e destinatario nel trasporto merci

La Cassazione Civile n.27040/2023 ha ribadito il principio espresso più volte, in sede di legittimità, in tema di contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente: “…. si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la “dichiarazione di volerne profittare”, ai sensi dell’art.1411 c.c., e segna il momento ex art.1689 c.c. in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo. Sino a quel momento, il contratto è efficace nei confronti del mittente/stipulante e a questo fanno capo i diritti nei confronti del vettore/promittente”. (vds. Cass. civ. n.11744/2018; Cass. civ. n.19225/2013 e Cass. civ. n.19451/2008).
Quali sono le responsabilità del vettore terrestre nel trasporto di merci ?

Quali sono le responsabilità del vettore terrestre nel trasporto di merci ?

IL CONTRATTO DI TRASPORTO CONTO TERZI Il contratto di trasporto è regolato dagli artt.1678 e ss del codice civile, norma generale sul trasporto, salvo deroghe derivanti da discipline speciali. Ai sensi dell’art.1352 c.c., ne é consentita la libertà di forma, sempre se la legge non richiede la forma scritta a pena di nullità e rappresenta un contratto consensuale che si perfeziona nei modi previsti dall’art.1326 c.c. ovvero, anche, per “facta concludentia“. Potrà, quindi, essere valido anche quando il mittente abbia fornito al vettore i dati relativi alle merci da trasportare e le necessarie istruzioni per poter eseguire la prestazione. I commi 1 e 3 dell’art.6 del D. Lgs. 21 novembre 2005, n.286 e successive modifiche e integrazioni, pur non prevedendone l’obbligatorietà ne raccomandano l’utilizzo della forma scritta al fine di meglio definire le condizioni ed i termini del trasporto tale Parti nonché i suoi elementi costitutivi quali: il nome e la sede del vettore e del committente, l’iscrizione all’Albo Nazionale del vettore, l’indicazione della tipologia e quantità di merce oggetto del trasporto, il corrispettivo e le modalità di pagamento, i luoghi di presa in consegna e riconsegna delle merci e i tempi massimi del carico scarico. Giurisprudenza: – Cass.Civ.n.14670/2015 “ … Continua a leggere...
Rischi operativi: la perdita o avaria della merce trasportata su strada – i limiti risarcitori

Rischi operativi: la perdita o avaria della merce trasportata su strada – i limiti risarcitori

La Cassazione Civile n.23395/2024 ha ricordato i termini utili per escludere l’applicabilità dei limiti risarcitori di cui all’art.1696 c.c. determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti. La S.C., come già affermato da Cass. civ. n.21679/2009, ha osservato che “.. al fine di escludere l’applicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l’avaria di cose trasportate su strada non rileva che il vettore o i suoi dipendenti o ausiliari, o il sub vettore, (nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore) non abbiano vinto la presunzione di colpa a loro carico stabilita dall’art.1693 cod.civ., ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto – avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa – che l’evento sia derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media rapportata alla specifica natura e alla peculiarità dell’attività professionale da espletarsi ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da … Continua a leggere...
Rischi operativi: la rapina non è sempre un’esimente della responsabilità

Rischi operativi: la rapina non è sempre un’esimente della responsabilità

La Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n.8978/2020 ha ripercorso le tematiche giurisprudenziali sulle esimenti la responsabilità, in caso di rapina, per la custodia e il trasporto di cose. In occasione della rapina di una vettura perpetrata presso un autolavaggio, la compagnia di assicurazione che aveva indennizzato il proprietario del veicolo, agiva in via surrogatoria, ex art.1916 c.c., verso il gestore dell’impianto per recuperare quanto liquidato. L’assicuratore, dopo il pronunciamento della Corte d’Appello, ricorreva in cassazione poiché il gestore era stato esonerato da responsabilità sul rilievo che si fosse trattato di “caso fortuito”,per quanto previsto dall’art.1218 cod. civ., in quanto la rapina era stata caratterizzata dall’imprevedibilità e inevitabilità e con impossibilità per il custode di resistere all’azione. L’aspetto contestato, dalla società assicuratrice, atteneva l’esimente della responsabilità, osservando che “.. l’esimente opera solo se il custode dimostra di avere fatto il possibile per evitare l’evento che era prevedibile, dato il valore dell’auto” e quindi che fosse necessario valutare se il custode avesse osservato la dovuta diligenza, ponendo in essere tutte le necessarie cautele per impedire l’evento, tenuto conto del valore commerciale del mezzo. Nel caso in specie, non risultavano applicate le opportune cautele, visto che, sebbene l’autovettura si trovasse in fase … Continua a leggere...
Le responsabilità dell’albergatore

Le responsabilità dell’albergatore

Come indicato dalla Cassazione Civile, il “contratto di albergo” “ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell’alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell’alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale”. (ex multis, Cass. civ. n.707/2002). Trattasi, quindi, di un contratto di tipo misto in quanto riassume in sé più e diverse prestazioni coordinate e collegate in funzione di un servizio unitario, seppur regolate dalle relative norme riconducibili al tipo di prestazione svolta, ad esempio: – godimento dell’unità abitativa (alloggio/locazione, ex artt.1022 e ss c.c. ; art.1571 e ss c.c.); – somministrazione di cibo e bevande (ex Legge 25 agosto 1991, n.287, art.5); – prestazione di servizi extra-alberghieri (prestazione d’opera, ex art.2222 c.c.); – deposito delle cose portate o consegnate in albergo (deposito e/o custodia, ex artt.1783 e ss. c.c. e art.2051 c.c.); – trasporto (es. trasporto organizzato da e per l’albergo, ex art.1678 e ss c.c.); – parcheggio (es. auto nel garage dell’albergo, ex art.1322 c.c.; artt.1766 e ss c.c., art.1785 quinques c.c.); etc. (vds. ex multis, Cass. civ. n.1150/2005; Cass. civ. n.19769/2003; Cass. civ. n.9662/2000). Al contratto di albergo, inoltre, … Continua a leggere...
Rischi operativi: il trasporto intermodale – la minore onerosità per il committente

Rischi operativi: il trasporto intermodale – la minore onerosità per il committente

Nel trasporto intermodale la disposizione di cui all’art.12 del d.m. 18/11/1982, individua la distanza utile, ai fini del calcolo del corrispettivo per il trasporto, in quella più breve intercorrente tra il luogo di carico e quello di scarico della merce trasportata. In particolare, il corrispettivo complessivo per i trasportatori, cui è riconosciuto il diritto di applicare le c.d. tariffe a forcella, deve essere in ogni caso commisurato ai criteri della minore onerosità e della maggiore rapidità per il committente. La corte territoriale aveva ritenuto legittima la scelta esercitata dal trasportatore per un percorso terrestre più lungo, a fronte della significativa riduzione dei costi e della durata della tratta marittima del percorso complessivo. Il collegio di Cass. Civ. n.8344/2017 osservava sull’argomento che la norma dell’art.12 del d.m. 18/11/1982, si riferisce ad una sola forma di trasporto (quello terrestre) non attinente al c.d.trasporto intermodale (come quello oggetto d’esame) che, viceversa, trova, nell’art.10 del d.m. 18/11/1982 un suo principio di disciplina. Detto articolo, infatti, non detta nessuna regola espressa circa le modalità di calcolo della somma tra le due diverse componenti tariffarie riferite alle diverse tratte (nella specie, a quella terrestre e a quella marittima), limitandosi unicamente ad articolare il calcolo complessivo del … Continua a leggere...
Rischi operativi: perdita della merce trasportata – l’indennizzo al mittente proprietario

Rischi operativi: perdita della merce trasportata – l’indennizzo al mittente proprietario

L’azienda produttrice (venditrice e mittente) aveva affidato la merce al vettore per la consegna all’acquirente, ma durante il trasporto la stessa merce, veniva rubata dall’autotreno per cui non poteva arrivare al destinatario. L’assicuratore aveva eccepito che trattandosi di polizza per conto di chi spetta, il diritto all’indennizzo assicurativo si era trasferito al destinatario della merce sin dal momento in cui la stessa era stata consegnata al vettore. La Corte di merito, invece, aveva ritenuto che il contratto assicurativo tra l’azienda produttrice e l’assicuratore fosse una vera e propria assicurazione stipulata nell’interesse dell’assicurata e non, come preteso dalla società assicuratrice, quale contratto per conto di chi spetta. Secondo le osservazioni di Cass. Civ. n.31067/2019 l’individuazione dell’avente diritto ad agire nei confronti dell’assicuratore per il risarcimento del danno derivante dalla perdita o avaria della merce trasportata coinvolge le discipline di tre diversi contratti, cioè quello di compravendita, quello di trasporto e quello di assicurazione. È indubbio che l’assicurazione per i danni alle cose ha il suo fondamento nel diritto di proprietà, nel senso che il danno che l’assicuratore è chiamato a risarcire è quello che deriva dalla perdita o avaria della merce al proprietario della merce stessa. Se il contratto di trasporto, … Continua a leggere...
Il trasporto aereo gratuito non imprenditoriale

Il trasporto aereo gratuito non imprenditoriale

In tema di trasporto aereo, “ Il trasporto amichevole (o di cortesia), in quanto reso al di fuori di ogni obbligo di prestazione (siccome non inquadrato in alcun contesto negoziale, o comunque genericamente obbligatorio, bensì governato dai principi della responsabilità extracontrattuale), sfugge all’applicazione della Convenzione di Montreal, con la conseguente inapplicabilità, al caso di specie, del termine di prescrizione biennale fissato dall’art.35 di detta Convenzione.”. Con questa affermazione, Cass. civ. n.32778/2019, ne ha illustrato le motivazioni, ai sensi del comma 1 dell’art.1 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata in Italia nel 2004, Regolamento CE del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002) in tema di responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, che recita: “…La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo”. Un ambito di operatività, quindi, che deve ritenersi circoscritta a tutti i casi di trasporto oneroso, nonché ai casi di trasporto gratuito, purché quest’ultimo sia effettuato da un imprenditore attivo nell’ambito dei servizi di trasporto aereo per l’esercizio del trasporto (di … Continua a leggere...
La polizza furto vettoriale della merce trasportata: alcune clausole

La polizza furto vettoriale della merce trasportata: alcune clausole

In tema di interpretazione della polizza assicurativa e relativa violazione degli artt.1362, 1366 e 1370 c.c., Cass. civ. n.18366/2017 esaminava quanto deciso dalla Corte d’Appello in ordine ad un contratto contratto assicurativo per la copertura furto della merce trasportata da un vettore. La clausola di polizza, in questione, atteneva (nel caso in specie, l’art.6A – garanzia C) l’ipotesi di furto o mancata riconsegna della merce ove l’assicurazione per furto era prevista nell’ipotesi di sottrazione di singoli colli interi dall’autoveicolo, senza sottrazione dello stesso, a condizione che il furto venisse perpetrato mediante effrazione o scasso di mezzi di chiusura dell’autoveicolo/qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico e sempre che l’effrazione/lo scasso o il taglio fossero constatati dal Commissario di avaria o perito o agente della società o dalle competenti autorità. Nel caso in esame, si era accertato che il furto era avvenuto su un autoveicolo furgonato privo di adeguati mezzi di chiusura, senza taglio di teloni di protezione del carico al fine dell’asporto, considerando che il piccolo taglio di pochi centimetri, riscontrato sul telone, era stato eseguito per verificare le caratteristiche del carico e che i ladri non avrebbero potuto utilizzare un taglio così piccolo per introdursi … Continua a leggere...
Rischi operativi: il trasporto merci – la responsabilità del vettore per il sub-vettore

Rischi operativi: il trasporto merci – la responsabilità del vettore per il sub-vettore

È ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e come ricordato da Cass. civ. n.32976/2022 che in ambito di sub-trasporto della merce, il primo vettore risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria che siano imputabili al sub-vettore. Nel contratto di sub-trasporto, il vettore assume la qualità di sub-mittente ed in caso di perdita delle cose egli può far valere la responsabilità risarcitoria del sub-vettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti, e senza quindi dover dimostrare di avere risarcito il danno al mittente. (vds., ex multis, Cass. civ. n.13374/2018; Cass. civ. n.19050/2003). Il diritto di rivalsa, quindi, del vettore nei confronti del sub-vettore per la responsabilità della perdita delle merci sono soggetti al termine prescrizionale di cui all’art.2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire. 
 Vanno pertanto ribaditi i seguenti principi diritto, ai quali bisogna attenersi: 1.”In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, … Continua a leggere...