Rischi operativi: mittente, vettore e destinatario nel trasporto merci

La Cassazione Civile n.27040/2023 ha ribadito il principio espresso più volte, in sede di legittimità, in tema di contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente: “…. si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la “dichiarazione di volerne profittare”, ai sensi dell’art.1411 c.c., e segna il momento ex art.1689 c.c. in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo. Sino a quel momento, il contratto è efficace nei confronti del mittente/stipulante e a questo fanno capo i diritti nei confronti del vettore/promittente”. (vds. Cass. civ. n.11744/2018; Cass. civ. n.19225/2013 e Cass. civ. n.19451/2008).