Viaggio turistico: l’impossibilità sopravvenuta e le informazioni al consumatore

Viaggio turistico: l’impossibilità sopravvenuta e le informazioni al consumatore

La Cassazione Civile si è espressa più volte sul tema della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell’art.1463 c.c. affermando che “.. la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art.1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione.” (Cass. civ. n.26958/2007). La norma si applica in tutti i casi meritevoli di tutela in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto, proprio perché l’art.1463 c.c assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire … Continua a leggere...
Turista: il risarcimento del danno non patrimoniale ed il pacchetto turistico

Turista: il risarcimento del danno non patrimoniale ed il pacchetto turistico

Come ricordato da Cass. civ. n.5271/2023 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in tema di c.d. “vacanza rovinata”, la risarcibilità del danno non patrimoniale (vds. Cass. civ. n.5189/2010), in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, al fine di avvicinare delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea. L’interpretazione della Corte di Giustizia CE ha, infatti, reso rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo anche il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale. La Corte di Giustizia n.168/2002, pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art.5 della direttiva n. 90/314/CEE, ha affermato che il suddetto articolo “deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”, mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso “danni diversi da quelli corporali”, “al di là dell’indennizzo delle sofferenze fisiche” e che “tutti gli ordinamenti giuridici moderni (riconoscono)..un’importanza sempre maggiore alle vacanze”. Con l’art.47 del Codice del … Continua a leggere...
Vacanza rovinata: le clausole di polizza

Vacanza rovinata: le clausole di polizza

A fronte di una domanda risarcitoria, da parte di clienti, per pretesa vacanza rovinata, l’agenzia di viaggi aveva chiamato per la manleva la propria Compagnia di Ass.ni che, in sede di giudizio di merito, opponeva per il risarcimento la clausola di polizza in cui l’Assicuratore “si obbliga a tenere indenne l’Assicurato… per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati ai propri clienti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti”, e affermando che nel caso in esame la responsabilità dell’Agenzia di viaggi “deriva dall’inadempimento degli obblighi informativi”. Una fattispecie, quindi, che esulerebbe dal rischio garantito, “che espressamente si riferisce ai danni cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e non in conseguenza di inesatto adempimento degli obblighi contrattuali”. La Cassazione civile n.15893/2023, invece, nell’accogliere il ricorso dell’agenzia di viaggi, ha ricordato, ex multis, la pronuncia di Cass. civ. n.23762/2022, la quale insegna che “nell’assicurazione di responsabilità civile, la clausola con cui l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questo sia tenuto a corrispondere come risarcimento di danni causati “ in conseguenza di un fatto accidentale non può intendersi nel senso che escluda la copertura assicurativa per i fatti colposi, perché “tale interpretazione renderebbe nullo … Continua a leggere...
Campeggio: incendio e responsabilità

Campeggio: incendio e responsabilità

I clienti di un campeggio chiedevano il risarcimento dei danni dei loro beni mobili (veicoli, oggetti e effetti personali) a causa di un incendio propagatosi dall’esterno all’interno del campeggio. Seppur non vi fossero responsabilità penalmente rilevanti in capo al gestore del campeggio e seppur fosse stato dichiarato lo stato di emergenza nell’area per l’incendio (DPCM del 27 luglio 2007), i danneggiati ritenevano che non poteva essere esclusa la responsabilità del custode del campeggio non avendo dimostrato l’adozione di misure di prevenzione che avrebbero potuto impedire la propagazione dell’incendio alla struttura ricettiva (quali la pulizia delle fasce tagliafuoco, la eliminazione di alberi e rami secchi, l’attivazione di sistemi automatici di spegnimento, la predisposizione di un piano e di mezzi di evacuazione via mare). Le acquisizioni probatorie, infatti, avevano escluso che tali misure fossero state adottate, per cui nessuna iniziativa era stata assunta per consentire agli ospiti di mettere in salvo i propri beni. L’impianto antincendio e gli idranti non erano funzionanti, mancava all’esterno della struttura la fascia di protezione di larghezza di metri 20 sgombra di materiale facilmente infiammabile, non vi erano sistemi di difesa antincendio e mancava il Certificato di prevenzione per gli incendi. Alcuni testimoni, inoltre, avevano dichiarato che … Continua a leggere...
Tour operator: il ritardo del vettore

Tour operator: il ritardo del vettore

Si lamentava che “l’organizzatore del viaggio “risponde in via diretta” di qualsiasi pregiudizio derivato dalla difformità dei servizi cioè di qualsiasi “danno subìto dal consumatore” che abbia acquistato il viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico”), anche quando esso derivi dal fatto di “altri soggetti giuridici ingaggiati per fornire la complessiva prestazione pattuita” (tra cui, anche, il vettore di trasporto aereo), salva la possibilità di rivalersi verso di loro. Sul caso, Cass. civ. n.16529/2024, pur non escludendo la prestazione di trasporto dal novero delle singole prestazioni che integrano i vari servizi acquistati nell’articolata prestazione “turistica” del contratto, con conseguente responsabilità del tour operator anche per i danni derivanti dall’inesatta esecuzione di tale specifica prestazione, ha osservato che l’obbligazione indennitaria di cui all’art.7 del Regolamento (CE) n.261/2004 è prevista esclusivamente carico del vettore, in caso di ritardo, anche nell’ipotesi in cui il viaggiatore non dimostri di aver subìto alcun danno e che recita: ” Articolo 7 -Diritto a compensazione pecuniaria 1. C2 Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri; b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie … Continua a leggere...
Quali sono le responsabilità delle agenzie e degli organizzatori di viaggi e turismo?

Quali sono le responsabilità delle agenzie e degli organizzatori di viaggi e turismo?

Le caratteristiche delle varie responsabilità d’esercizio per le agenzie e per gli organizzatori di viaggi e turismo, sono tracciate nel Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), in particolare modo, nell’ambito del rapporto contrattuale e di vendita del servizio turistico che si instaura con l’utente. Varie sono le fattispecie degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina la materia, tra cui: gli obblighi d’informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico; le modifiche al contratto di pacchetto turistico; le responsabilità nell’esecuzione; i sistemi di protezione dell’utenza nei casi d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore e le responsabilità di quest’ultimo. Le imprese turistiche di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo I commi 1,2 e 9 dell’art.18 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice del Turismo), definiscono le Agenzie di viaggio e turismo, soggette alla normativa di riferimento: “1.Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di … Continua a leggere...