Unit linked: in pegno per finanziamento

Unit linked: in pegno per finanziamento

Una banca veniva condannata a risarcire il cliente per la sottoscrizione di una polizza assicurativa d’investimento c.d.”Unit Equity Linked” che veniva costituita a pegno del finanziamento concessogli, unitamente ad ulteriori somme versate del cliente stesso, proprio per l’acquisto della succitata polizza assicurativa. Detta polizza, poi, veniva escussa dalla banca a garanzia della somma concessa in affidamento al cliente perché tale affidamento non risultava più garantito, ad avviso della banca, dal valore (in perdita) del contratto assicurativo. Veniva accertato, infatti, dagli estratti conto periodici del rapporto di conto corrente, che le competenze passive relative alla somma “affidata” erano sempre superiori al rendimento della succitata polizza. Il tribunale, aveva ritenuto che l’investimento sottoscritto, a suo tempo, dal cliente, in quanto direttamente collegato all’andamento di borsa non poteva garantire né rendimento né capitale e fosse, quindi, da ritenere un prodotto finanziario e non un prodotto assicurativo che richiedeva il rispetto della normativa del TUF in relazione all’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art.21 TUF e artt.28 e 29 reg. Consob, non correttamente rispettati dall’istituto bancario. Nel successivo grado di Appello, il ricorso dell’Istituto di credito veniva rigettato, sempre nella considerazione che il prodotto finanziario sottoscritto aveva un contenuto sostanzialmente speculativo e quindi erano … Continua a leggere...
Unit linked: le caratteristiche giuridiche

Unit linked: le caratteristiche giuridiche

La Cassazione civile si è più volte soffermata ad analizzare la fattispecie giuridica della polizza assicurativa c.d. “Unit linked” e negli ultimi e recenti anni ne ha tracciato le caratteristiche alla luce della normativa in vigore. Il perimetro giuridico entro il quale la polizza “Unit linked” viene annoverata tra i contratti assicurativi “vita” é stata ribadito dalla Cassazione Civile n.6319/2019 secondo la previsione generale contenuta nell’art.2, D.Igs. n.209/2005. In questa fattispecie, l’obbligazione principale dell’assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o comunque ad indici predeterminati di riferimento che non comportano, in automatico, l’inclusione di tali polizze nello schema legale degli artt.1882, 1883, 1884 e 1885 c.c. e cioè del contratto di assicurazione. A tal fine, infatti, deve essere presente l’elemento del trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore, la cui assenza può essere causa di nullità. 
Rientrano, pertanto, nel novero dei contratti di assicurazione, di cui all’art.1882 c.c., le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell’assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico. In tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall’assicuratore sull’assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto … Continua a leggere...
Polizza vita: obblighi informativi ed adeguatezza

Polizza vita: obblighi informativi ed adeguatezza

Veniva confermata dalla Corte d’Appello la pronuncia del Tribunale con la quale per la stipula di un contratto assicurativo con tipologia “index linked”, era stata accertata la responsabilità contrattuale della Compagnia di Ass.ni e della banca per violazione degli obblighi informativi e di verifica dell’adeguatezza dell’operazione, con condanna a corrispondere all’attore la somma che aveva complessivamente investito. Sull’argomento, Cass. civ. n.29712/2019 osservava: “Questa Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire – anche in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005 n.262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006 n.303 – che ,nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d’investimento interni o esterni all’assicuratore che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto, l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato sotto forma di una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked) il giudice di merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art.1337 cod. civ., ……. deve interpretare il contratto, al fine di … Continua a leggere...