Qual’è la responsabilità del cacciatore?

Qual’è la responsabilità del cacciatore?

Come previsto dall’art.12, commi 2 e 3 della Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica. Nell’ambito, quindi, del perimetro delle responsabilità tracciate per l’esercizio dall’attività venatoria, la giurisprudenza si è orientata, spesso, verso un’interpretazione estensiva delle responsabilità derivanti da tale attività ricomprendendo, anche, le fasi preliminari, successive e/o collaterali alla caccia (es.: il trasporto delle armi sino al posto di caccia; i relativi danni da incidente durante il percorso; i danni causati dai cani da riporto; etc.). L’attività venatoria, così come previsto dal comma 8 dell’art.12 della succitata Legge, “può esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta’ e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all’esercizio dell’attività venatoria, con massimale di lire 100 … Continua a leggere...