Quali sono le responsabilità del vettore terrestre nel trasporto di merci ?

Quali sono le responsabilità del vettore terrestre nel trasporto di merci ?

IL CONTRATTO DI TRASPORTO CONTO TERZI Il contratto di trasporto è regolato dagli artt.1678 e ss del codice civile, norma generale sul trasporto, salvo deroghe derivanti da discipline speciali. Ai sensi dell’art.1352 c.c., ne é consentita la libertà di forma, sempre se la legge non richiede la forma scritta a pena di nullità e rappresenta un contratto consensuale che si perfeziona nei modi previsti dall’art.1326 c.c. ovvero, anche, per “facta concludentia“. Potrà, quindi, essere valido anche quando il mittente abbia fornito al vettore i dati relativi alle merci da trasportare e le necessarie istruzioni per poter eseguire la prestazione. I commi 1 e 3 dell’art.6 del D. Lgs. 21 novembre 2005, n.286 e successive modifiche e integrazioni, pur non prevedendone l’obbligatorietà ne raccomandano l’utilizzo della forma scritta al fine di meglio definire le condizioni ed i termini del trasporto tale Parti nonché i suoi elementi costitutivi quali: il nome e la sede del vettore e del committente, l’iscrizione all’Albo Nazionale del vettore, l’indicazione della tipologia e quantità di merce oggetto del trasporto, il corrispettivo e le modalità di pagamento, i luoghi di presa in consegna e riconsegna delle merci e i tempi massimi del carico scarico. Giurisprudenza: – Cass.Civ.n.14670/2015 “ … Continua a leggere...
Rischi operativi: la rapina non è sempre un’esimente della responsabilità

Rischi operativi: la rapina non è sempre un’esimente della responsabilità

La Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n.8978/2020 ha ripercorso le tematiche giurisprudenziali sulle esimenti la responsabilità, in caso di rapina, per la custodia e il trasporto di cose. In occasione della rapina di una vettura perpetrata presso un autolavaggio, la compagnia di assicurazione che aveva indennizzato il proprietario del veicolo, agiva in via surrogatoria, ex art.1916 c.c., verso il gestore dell’impianto per recuperare quanto liquidato. L’assicuratore, dopo il pronunciamento della Corte d’Appello, ricorreva in cassazione poiché il gestore era stato esonerato da responsabilità sul rilievo che si fosse trattato di “caso fortuito”,per quanto previsto dall’art.1218 cod. civ., in quanto la rapina era stata caratterizzata dall’imprevedibilità e inevitabilità e con impossibilità per il custode di resistere all’azione. L’aspetto contestato, dalla società assicuratrice, atteneva l’esimente della responsabilità, osservando che “.. l’esimente opera solo se il custode dimostra di avere fatto il possibile per evitare l’evento che era prevedibile, dato il valore dell’auto” e quindi che fosse necessario valutare se il custode avesse osservato la dovuta diligenza, ponendo in essere tutte le necessarie cautele per impedire l’evento, tenuto conto del valore commerciale del mezzo. Nel caso in specie, non risultavano applicate le opportune cautele, visto che, sebbene l’autovettura si trovasse in fase … Continua a leggere...
Rischi operativi: l’assicurazione merci per conto altrui o di chi spetta – la vendita con spedizione

Rischi operativi: l’assicurazione merci per conto altrui o di chi spetta – la vendita con spedizione

Con la polizza assicurativa sulle merci trasportate si garantisce che i beni trasportati siano assicurati contro i danni o le perdite che si verifichino durante il trasporto. In tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, ex art.1891 c.c., si prevede che in tali ipotesi i diritti derivanti dal contratto spettino all’assicurato, mentre il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l’espresso consenso dell’assicurato stesso. Il contratto si caratterizza, quindi, per la scindibilità tra la posizione del contraente e quella dell’assicurato. ll beneficiario dell’assicurazione sarà il soggetto che al momento dell’evento assicurato é titolare dell’interesse assicurato e cioè chi, al momento dell’evento dannoso, risulti proprietario della cosa o di un diritto reale o di un diritto di garanzia o che, comunque, si trovi con la cosa assicurata in una relazione tale da subire un diretto pregiudizio patrimoniale per effetto della sua perdita. Il contraente, invece, può far valere i diritti derivanti all’assicurato, ma esige che quest’ultimo abbia espresso in proposito il proprio consenso, anche, implicitamente, ad esempio, mediante il sollecito all’assicuratore per il pagamento della indennità. Il contratto di compravendita collegato, è disciplinato, dall’articolo 1510, secondo comma c.c. trattandosi di vendita … Continua a leggere...
Rischi operativi: carriage and Insurance Paid to e Institute Frozen Food – Incoterms

Rischi operativi: carriage and Insurance Paid to e Institute Frozen Food – Incoterms

Due gli aspetti posti all’esame della Cassazione Civile n.4716/2019: – il primo, se la natura della clausola “Carriage and Insurance Paid to” (trasporto e assicurazioni pagati fino a), al pari delle altre elaborate nella prassi degli “Incoterms”, fosse di mera “spesa” oppure di “consegna”. Dall’assunto su cui si basava la censura, avrebbe avuto l’effetto di trasferire la proprietà della merce e, soprattutto, il rischio del suo perimento, in capo all’acquirente che sarebbe stato, dunque, il solo soggetto legittimato a pretendere l’indennizzo assicurativo. La S.C. ribadiva, sull’argomento, il pressoché unanime orientamento che opta per la prima soluzione e cioè quella di “spesa”, riconducendo siffatte clausole “nell’ambito delle previsioni relative all’incidenza economica del trasporto e degli oneri connessi” cosicché, pur in presenza di esse, “il trasferimento della proprietà e il passaggio dei rischi rimane disciplinato dalle norme comuni” ; – il secondo, sulla base della tesi dei ricorrenti, per cui la garanzia assicurativa non avrebbe coperto i prodotti che dovevano essere conservati ad una certa temperatura, dai danni cagionati dalla sua variazione, salvo che “non determinati da un arresto della macchina frigorifera o, più genericamente, dall’apparato o impianto refrigerante dovuto ad un guasto degli stessi”. Secondo la sentenza della Corte di merito, … Continua a leggere...
Rischi operativi: perdita della merce trasportata – l’indennizzo al mittente proprietario

Rischi operativi: perdita della merce trasportata – l’indennizzo al mittente proprietario

L’azienda produttrice (venditrice e mittente) aveva affidato la merce al vettore per la consegna all’acquirente, ma durante il trasporto la stessa merce, veniva rubata dall’autotreno per cui non poteva arrivare al destinatario. L’assicuratore aveva eccepito che trattandosi di polizza per conto di chi spetta, il diritto all’indennizzo assicurativo si era trasferito al destinatario della merce sin dal momento in cui la stessa era stata consegnata al vettore. La Corte di merito, invece, aveva ritenuto che il contratto assicurativo tra l’azienda produttrice e l’assicuratore fosse una vera e propria assicurazione stipulata nell’interesse dell’assicurata e non, come preteso dalla società assicuratrice, quale contratto per conto di chi spetta. Secondo le osservazioni di Cass. Civ. n.31067/2019 l’individuazione dell’avente diritto ad agire nei confronti dell’assicuratore per il risarcimento del danno derivante dalla perdita o avaria della merce trasportata coinvolge le discipline di tre diversi contratti, cioè quello di compravendita, quello di trasporto e quello di assicurazione. È indubbio che l’assicurazione per i danni alle cose ha il suo fondamento nel diritto di proprietà, nel senso che il danno che l’assicuratore è chiamato a risarcire è quello che deriva dalla perdita o avaria della merce al proprietario della merce stessa. Se il contratto di trasporto, … Continua a leggere...
La polizza furto vettoriale della merce trasportata: alcune clausole

La polizza furto vettoriale della merce trasportata: alcune clausole

In tema di interpretazione della polizza assicurativa e relativa violazione degli artt.1362, 1366 e 1370 c.c., Cass. civ. n.18366/2017 esaminava quanto deciso dalla Corte d’Appello in ordine ad un contratto contratto assicurativo per la copertura furto della merce trasportata da un vettore. La clausola di polizza, in questione, atteneva (nel caso in specie, l’art.6A – garanzia C) l’ipotesi di furto o mancata riconsegna della merce ove l’assicurazione per furto era prevista nell’ipotesi di sottrazione di singoli colli interi dall’autoveicolo, senza sottrazione dello stesso, a condizione che il furto venisse perpetrato mediante effrazione o scasso di mezzi di chiusura dell’autoveicolo/qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico e sempre che l’effrazione/lo scasso o il taglio fossero constatati dal Commissario di avaria o perito o agente della società o dalle competenti autorità. Nel caso in esame, si era accertato che il furto era avvenuto su un autoveicolo furgonato privo di adeguati mezzi di chiusura, senza taglio di teloni di protezione del carico al fine dell’asporto, considerando che il piccolo taglio di pochi centimetri, riscontrato sul telone, era stato eseguito per verificare le caratteristiche del carico e che i ladri non avrebbero potuto utilizzare un taglio così piccolo per introdursi … Continua a leggere...
Rischi operativi: il trasporto merci – la responsabilità del vettore per il sub-vettore

Rischi operativi: il trasporto merci – la responsabilità del vettore per il sub-vettore

È ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e come ricordato da Cass. civ. n.32976/2022 che in ambito di sub-trasporto della merce, il primo vettore risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria che siano imputabili al sub-vettore. Nel contratto di sub-trasporto, il vettore assume la qualità di sub-mittente ed in caso di perdita delle cose egli può far valere la responsabilità risarcitoria del sub-vettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti, e senza quindi dover dimostrare di avere risarcito il danno al mittente. (vds., ex multis, Cass. civ. n.13374/2018; Cass. civ. n.19050/2003). Il diritto di rivalsa, quindi, del vettore nei confronti del sub-vettore per la responsabilità della perdita delle merci sono soggetti al termine prescrizionale di cui all’art.2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire. 
 Vanno pertanto ribaditi i seguenti principi diritto, ai quali bisogna attenersi: 1.”In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, … Continua a leggere...
R.C.T.: l’esclusione per fatto altrui

R.C.T.: l’esclusione per fatto altrui

Per evitare confusione tra l’assicurazione di r.c.t. altrui, ex art.1891 c.c. e l’assicurazione della propria r.c.t. per “fatto altrui”, la Cassazione Civile n.6727/2023 ha espresso il seguente principio di diritto: “un’interpretazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in virtù della quale la copertura è esclusa se la responsabilità dell’assicurato dovesse sorgere dal fatto del terzo ex articolo 1228 c.c., non è coerente con lo scopo del contratto, a meno che quest’ultimo non contenga una espressa clausola di esclusione della copertura in caso di responsabilità dell’assicurato “per fatto altrui” di cui all’art.1228 c.c.”. Nel caso osservato dalla S.C., attinente la copertura della responsabilità civile del vettore e sub-vettore, ma applicabile, anche, ad altre fattispecie di attività, ha analizzato alcune clausole della polizza assicurativa e ne ha chiarito le caratteristiche contrattuali. La polizza, in esame, copriva, chiaramente, due tipologie di rischio: “a) il rischio di danno alle cose: e in questa parte era una assicurazione contro i danni alle cose trasportate; b) la responsabilità del vettore: e in questa parte era un’assicurazione della responsabilità civile.” Nell’ambito dell’assicurazione dei c.d.” danni alle cose” venivano elencati i beni oggetto di copertura e si stabiliva che i danni alle stesse “cose”, sarebbero stati coperti … Continua a leggere...
Rischi operativi: le merci in deposito doganale privato

Rischi operativi: le merci in deposito doganale privato

Come osservato da Cass. civ. n.4250/2024, in tema di merce in deposito doganale gestito da un privato, questi, quale depositario, ha la responsabilità: “a) di garantire che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale durante la loro permanenza nel deposito doganale; b) di rispettare gli obblighi risultanti dall’immagazzinamento delle merci che si trovano in regime di deposito doganale; c) di osservare talune condizioni particolari fissate nell’autorizzazione. Egli, in particolare, deve tenere, nella forma approvata da detta autorità, una contabilità di magazzino di tutte le merci vincolate al regime del deposito doganale.” e “La nozione di “sottrazione alla vigilanza doganale” va intesa come comprendente qualsiasi azione o omissione che abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla normativa doganale..”. E’ sufficiente, pertanto, l’assenza fisica della merce dal luogo di custodia autorizzato nel momento in cui l’autorità doganale intenda procedere all’ispezione al suo esame (CGUE sentenza del 12 giugno 2014, C-75/13), per presumere, anche in caso di furto, che le merci siano state immesse nel mercato unico senza essere state sdoganate (art.36, comma quinto, D.P.R. 43/1973. Sull’argomento, anche, la Corte Cost. n.373/1988, secondo cui … Continua a leggere...
Rischi operativi: mittente, vettore e destinatario nel trasporto merci

Rischi operativi: mittente, vettore e destinatario nel trasporto merci

La Cassazione Civile n.27040/2023 ha ribadito il principio espresso più volte, in sede di legittimità, in tema di contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente: “…. si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la “dichiarazione di volerne profittare”, ai sensi dell’art.1411 c.c., e segna il momento ex art.1689 c.c. in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo. Sino a quel momento, il contratto è efficace nei confronti del mittente/stipulante e a questo fanno capo i diritti nei confronti del vettore/promittente”. (vds. Cass. civ. n.11744/2018; Cass. civ. n.19225/2013 e Cass. civ. n.19451/2008).