Quali sono le responsabilità del vettore terrestre nel trasporto di merci ?
IL CONTRATTO DI TRASPORTO CONTO TERZI Il contratto di trasporto è regolato dagli artt.1678 e ss del codice civile, norma generale sul trasporto, salvo deroghe derivanti da discipline speciali. Ai sensi dell’art.1352 c.c., ne é consentita la libertà di forma, sempre se la legge non richiede la forma scritta a pena di nullità e rappresenta un contratto consensuale che si perfeziona nei modi previsti dall’art.1326 c.c. ovvero, anche, per “facta concludentia“. Potrà, quindi, essere valido anche quando il mittente abbia fornito al vettore i dati relativi alle merci da trasportare e le necessarie istruzioni per poter eseguire la prestazione. I commi 1 e 3 dell’art.6 del D. Lgs. 21 novembre 2005, n.286 e successive modifiche e integrazioni, pur non prevedendone l’obbligatorietà ne raccomandano l’utilizzo della forma scritta al fine di meglio definire le condizioni ed i termini del trasporto tale Parti nonché i suoi elementi costitutivi quali: il nome e la sede del vettore e del committente, l’iscrizione all’Albo Nazionale del vettore, l’indicazione della tipologia e quantità di merce oggetto del trasporto, il corrispettivo e le modalità di pagamento, i luoghi di presa in consegna e riconsegna delle merci e i tempi massimi del carico scarico. Giurisprudenza: – Cass.Civ.n.14670/2015 “ … Continua a leggere...