Le vittime del dovere: il danno biologico, morale e le indennità

Le vittime del dovere: il danno biologico, morale e le indennità

In tema di “vittime del dovere” di cui alla L.23 dicembre 2005 n.266, art.1, comma 563 ed alla Legge 13 agosto 1980, n.466, articolo 3, le Sezioni Unite di Cass. civ. n.6214/2022 nel ripercorrere l’iter legislativo e giurisprudenziale sull’argomento, hanno affermato i seguenti principi di diritto: – “All’art.6, comma 1, della L. n.206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge”. – “I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art.3 e 4 del d.P.R. n.181/2009″. Con il d.P.R. n.181/2009 si indicano i criteri medico-legali per la rivalutazione delle indennità e si specifica che le valutazioni delle indennità, difformi ai previsti criteri, possono essere riviste e modificate dalle commissioni sanitarie competenti, su istanza dell’interessato. I parametri medico-legali, di cui al d.P.R. n.181/2009, quindi, vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall’entrata in vigore della L. n.206/2004. Tale possibilità trae fondamento dal dato letterale delle disposizioni finali del decreto ed è … Continua a leggere...
Rischi compliance: le responsabilità degli organi societari di amministrazione e controllo

Rischi compliance: le responsabilità degli organi societari di amministrazione e controllo

La Cassazione Civile n.31204/2017 ha ripercorso e riaffermato i principi sottesi ai compiti ed alle responsabilità degli amministratori non esecutivi e indipendenti, dei sindaci, dei revisori, del comitato di controllo interno, dell’organismo di vigilanza (ex d.lgs n.231/2001) delle società di capitali e del dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari nelle società quotate (ex art.154-bis, d.lgs. n.58/1998). In particolar modo, per coloro che svolgono dette funzioni in società bancarie ed assicurative. Le funzioni e le responsabilità degli amministratori E’ stato definito un “sistema di controllo policentrico” al fine di ottenere, grazie all’eterogeneità dei controlli, una garanzia rafforzata dell’osservanza delle regole di corretta amministrazione e della diffusione di una cultura della legalità imprenditoriale. La S.C. ha osservato: “Ciò tanto più quando l’impresa rivesta peculiare interesse per il mercato, attesa la delicatezza degli interessi implicati nell’attività costituente l’oggetto sociale (come in quelle bancarie ed assicurative); inoltre, la conformazione della struttura societaria induce a particolarmente intensi doveri di controllo, proprio allorché la stessa faccia parte di un cd. gruppo o si tratti di società a ristretta base familiare che detenga la maggioranza del capitale, soggetta ad influenze esterne anche pregiudizievoli. In tutti i casi, la responsabilità omissiva del soggetto è sempre per … Continua a leggere...
Trasporto pubblico: le responsabilità verso i disabili e gli alunni

Trasporto pubblico: le responsabilità verso i disabili e gli alunni

Una persona disabile, nell’atto di scendere dal pullmino di una Cooperativa sociale che utilizzava tutti i giorni per raggiungere il Centro di Terapia, cadeva e riportava lesioni. La patologia mentale da cui era affetta la persona lesionata che aveva, peraltro, contribuito a determinarne la condizione di invalida al 100% era una sindrome caratterizzata da un deficiente sviluppo dell’intelligenza con difficoltà di adattamento alla realtà. Del caso, veniva investita la Cassazione civile n.7922/2023 che sul tema, innanzitutto, osservava come il servizio svolto dalla Cooperativa, incaricata dall’Azienda sanitaria di riferimento, fosse non quello di trasporto di persone tout court, bensì quello di trasporto di persone disabili che richiede di far fronte alle esigenze di superamento delle c.d. “barriere architettoniche”, intese, come qualunque impedimento per la vita sociale e personale, di persone con disabilità (art.26 della L.5/02/1992, n.404 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap). Al pari, della giurisprudenza formatasi in merito al trasporto degli alunni delle scuole “.. gli alunni sono considerati privi della sufficiente capacità di autodisciplina per età, inesperienza e naturale esuberanza e che, per tale ragione, necessitano “di tutte quelle idonee cautele, che, in concreto, si rendano necessarie per la sicurezza del trasporto e del … Continua a leggere...
Responsabilità scolastica: la vigilanza e la polizza

Responsabilità scolastica: la vigilanza e la polizza

Durante la settimana tecnico-sportiva organizzata da un Liceo, un diciassettenne, riportò gravissime lesioni personali, tali da renderlo affetto da una invalidità permanente quasi totale, a causa di una caduta dagli sci, verificatasi mentre percorreva la pista rossa dell’impianto sciistico. Le Corti di merito condivisero che gli insegnanti avrebbero dovuto adottare, nei confronti del ragazzo, “cautele e forme di sorveglianza più rigorose ed incisive di quelle esigibili nei confronti degli altri ragazzi” considerando la sciata veloce del minore ed il suo carattere esuberante, tra l’altro, su una pista pericolosa e non consona alle sue capacità. Si concludeva, quindi, nell’imputare l’evento lesivo alla struttura scolastica, in ragione del fatto che gli insegnanti della scuola avrebbero dovuto tenere conto di questo innegabile aspetto caratteriale del ragazzo al fine di adottare cautele e forme di sorveglianza più rigorose ed incisive di quelle esigibili nei confronti degli altri ragazzi. Come confermato da Cass. civ. n.19731/2023 il parametro di giudizio si basava sulla c.d. “causalità della colpa” in relazione della pericolosità della pratica dello sci e del temperamento del ragazzo per cui gli insegnanti avrebbero dovuto e potuto dare attuazione agli obblighi di sorveglianza a contenuto specifico per le peculiari circostanze del caso concreto, tale per … Continua a leggere...
Il direttore dei lavori e la vigilanza

Il direttore dei lavori e la vigilanza

La Cassazione civile n.9572/2024 ha ribadito i consolidati principi di diritto enunciati in tema di responsabilità da vigilanza e sorveglianza del direttore dei lavori. Nel caso in esame, la S.C., ha affermato “.. che fosse compito del direttore dei lavori impartire al direttore di cantiere ed all’impresa esecutrice degli stessi l’espressa direttiva tecnica relativa alla necessità di applicare una guaina protettiva sul solaio di fondazione e sui tramezzi interni dei fabbricati in costruzione, in considerazione delle peculiarità della situazione dei luoghi (e, deve aggiungersi, di verificare successivamente che detta guaina fosse stata effettivamente e correttamente applicata), eventualmente correggendo una diversa indicazione del direttore di cantiere o della stessa società committente in proposito. Inoltre, in caso di mancata conformazione a tale direttiva dell’impresa esecutrice dei lavori o di omesso acquisto dei necessari materiali da parte della stessa committente, era comunque onere del direttore dei lavori farlo rilevare espressamente e, finanche, disporre, in mancanza, la sospensione dei lavori stessi (ovvero rifiutarsi di proseguire nel proprio incarico).”. Secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi … Continua a leggere...