Le responsabilità da coltivazione della vite e dalla produzione e commercio del vino

Le responsabilità da coltivazione della vite e dalla produzione e commercio del vino

Con la Legge 12 Dicembre 2016, n.238 ed in particolare con gli artt.15, 24, 25, 43, 51, 70, 71, 73, 74 e 76 della Legge n.238/2016 s.m., vengono disciplinati una serie di divieti, oneri e sanzioni, in tema di coltivazione della vite e di produzione e commercializzazione del vino. Sull’argomento, alcune decisioni della Corte di Cassazione: – Cass. civ. n.6352/2022 in relazione alla responsabilità di violazioni per aver sottoposto mosti e vini ad un trattamento enologico sterilizzante con raggi UV-C quale sperimentazione non consentita, ma soggetta ad autorizzazione.In riferimento alla normativa nazionale interna, l’art.1, comma 7, del d.lgs. n.260/2000 sottopone a sanzione amministrativa pecuniaria “chiunque” viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici. A sua volta, il Decreto ministeriale del 2003 stabilisce che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad effettuare prove sperimentali previsti dai Regolamenti CE, i “soggetti interessati” devono presentare una domanda avente un determinato contenuto. La dicitura generalizzata “chiunque”, al pari di quella omnicomprensiva “soggetti interessati”, non può non comprendere, oltre ai produttori vitivinicoli, anche i promotori della pratica sperimentale i quali, inevitabilmente, hanno interesse a che la stessa realizzi i suoi obiettivi; – Cass. civ. n.25069/2021 in tema di … Continua a leggere...
Polizza danni: le merci aziendali ed il vino

Polizza danni: le merci aziendali ed il vino

Si chiedeva il pagamento dell’indennizzo, sulla base di una polizza di assicurazione contro i danni, in relazione alle merci aziendali dell’Assicurato che svolgeva attività di commercializzazione di vino. Il contratto assicurativo prevedeva la copertura di eventuali danni alle merci, incluse quelle “in vasche interrate, in contenitori e/o damigiane o botti”, anche derivanti da sabotaggio, terrorismo e atti vandalici. Nelle condizioni generali di assicurazione erano presenti, inoltre, alcune precisazioni in relazione alla “dispersione di liquidi”, nell’ipotesi in cui l’assicurazione operasse unicamente per un guasto o rottura accidentale dei contenitori, mentre era escluso lo “stillicidio” dovuto a imperfetta tenuta, corrosione o usura dei contenitori, nonché per i danni conseguenti a guasti o rotture di condutture o valvole e quelli per dispersione di liquido in contenitori inferiori ai trecento litri. Stante che il danno occorso era stato causato da un atto vandalico, mediante l’apertura delle saracinesche di alcuni serbatoi in acciaio inox da cui era fuoriuscito il vino ivi conservato, veniva deciso, dai Giudici di merito, che la dispersione del vino non costituisse un «danno alla merce» assicurata. Sul caso, Cass. Civ. n.3367/2020 nel considerare tale affermazione come manifestamente erronea in diritto, evidenziava che “..essendo stata assicurata la merce aziendale di una cantina, … Continua a leggere...