Le responsabilità da coltivazione della vite e dalla produzione e commercio del vino

Con la Legge 12 Dicembre 2016, n.238 ed in particolare con gli artt.15, 24, 25, 43, 51, 70, 71, 73, 74 e 76 della Legge n.238/2016 s.m., vengono disciplinati una serie di divieti, oneri e sanzioni, in tema di coltivazione della vite e di produzione e commercializzazione del vino. Sull’argomento, alcune decisioni della Corte di Cassazione: – Cass. civ. n.6352/2022 in relazione alla responsabilità di violazioni per aver sottoposto mosti e vini ad un trattamento enologico sterilizzante con raggi UV-C quale sperimentazione non consentita, ma soggetta ad autorizzazione.In riferimento alla normativa nazionale interna, l’art.1, comma 7, del d.lgs. n.260/2000 sottopone a sanzione amministrativa pecuniaria “chiunque” viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici. A sua volta, il Decreto ministeriale del 2003 stabilisce che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad effettuare prove sperimentali previsti dai Regolamenti CE, i “soggetti interessati” devono presentare una domanda avente un determinato contenuto. La dicitura generalizzata “chiunque”, al pari di quella omnicomprensiva “soggetti interessati”, non può non comprendere, oltre ai produttori vitivinicoli, anche i promotori della pratica sperimentale i quali, inevitabilmente, hanno interesse a che la stessa realizzi i suoi obiettivi; – Cass. civ. n.25069/2021 in tema di … Continua a leggere...