Se il veicolo circola contro la volontà del proprietario?

Se il veicolo circola contro la volontà del proprietario?

Per poter dimostrare che il veicolo circoli contro la volontà del proprietario è necessario fornirne la prova, cosi come previsto dall’art.2054, terzo comma c.c. “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. Una prova, dunque, che evidenzi come nonostante le cautele adottate e la diligenza nell’applicazione, il veicolo sia stato sottratto al proprietario e utilizzato. Non sono state considerate dalla giurisprudenza esimenti da responsabilità, ad esempio, il furto del mezzo non debitamente chiuso o l’affidamento o la consegna del mezzo a un carrozziere o a una officina, se non dimostrando di aver chiuso a chiave il veicolo o adottato altre misure idonee ad evitare la circolazione del mezzo ad opera di terzi. Deve, quindi, considerarsi che l’utilizzo “contro volontà” del proprietario del veicolo, da parte di un terzo, possa avvenire, pur avendo adottato idonee misure per evitarlo, nei casi di reati (es.: furto, rapina, minaccia, etc.) ai fini, anche, di quanto previsto dall’art.122, terzo comma del Codice delle assicurazioni per cui: “L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la … Continua a leggere...
R.C.A.: la prova della circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario

R.C.A.: la prova della circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario

Il proprietario della moto era assente e aveva lasciato il veicolo chiuso in garage, portando le chiavi in un luogo sicuro in casa, ma la moto veniva sottratta in ora notturna da un parente ed un suo amico che erano riusciti a trovarle. I due giovani centauri, successivamente, andando fuori strada finirono contro un palo dell’illuminazione stradale e dagli accertamenti emerse che erano sprovvisti della patente di guida, che si erano messi in viaggio in stato di ubriachezza e sotto l’azione di sostanze stupefacenti. Per tale evento, il proprietario della moto sosteneva che si sarebbe trattato di un fatto del tutto fortuito e imprevedibile, tale da escludere una qualsiasi sua colpa. In sede di giudizio di merito venivano richiamati i principi giurisprudenziali sulla differenza esistente tra circolazione senza il consenso del proprietario e circolazione contro la volontà dello stesso e nel successivo ricorso in sede di legittimità, la Cassazione Civile n.20831/2024 ha ricordato il principio per cui “…. per la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art.2054, terzo comma, cod. civ., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è necessario, al contrario, che detta circolazione sia avvenuta contro … Continua a leggere...