Se il veicolo circola contro la volontà del proprietario?
Per poter dimostrare che il veicolo circoli contro la volontà del proprietario è necessario fornirne la prova, cosi come previsto dall’art.2054, terzo comma c.c. “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. Una prova, dunque, che evidenzi come nonostante le cautele adottate e la diligenza nell’applicazione, il veicolo sia stato sottratto al proprietario e utilizzato. Non sono state considerate dalla giurisprudenza esimenti da responsabilità, ad esempio, il furto del mezzo non debitamente chiuso o l’affidamento o la consegna del mezzo a un carrozziere o a una officina, se non dimostrando di aver chiuso a chiave il veicolo o adottato altre misure idonee ad evitare la circolazione del mezzo ad opera di terzi. Deve, quindi, considerarsi che l’utilizzo “contro volontà” del proprietario del veicolo, da parte di un terzo, possa avvenire, pur avendo adottato idonee misure per evitarlo, nei casi di reati (es.: furto, rapina, minaccia, etc.) ai fini, anche, di quanto previsto dall’art.122, terzo comma del Codice delle assicurazioni per cui: “L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la … Continua a leggere...