
Nel trasporto di cose, i diritti derivanti dal contratto passano dal destinatario al mittente, nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, solo quando è scaduto il termine legale o convenzionale della consegna al destinatario e quest’ultimo sia venuto a conoscenza di detta perdita a seguito della richiesta di riconsegna della merce. In assenza di tale richiesta, la legittimazione all’azione di risarcimento del danno contro il vettore, resta in capo al mittente.
“Nella vendita con spedizione, di cui all’art.1510, 2° comma del Codice Civile, il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt.1683 e ss. cod. civ., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello al risarcimento della danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ai sensi dell’art.1689, comma primo, del codice civile.
L’art.13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), recita:
“1. Dopo l’arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario ha diritto di chiedere che gli sia rilasciato il secondo esemplare della lettera di vettura e che gli sia riconsegnata la merce, il tutto contro ricevuta. Se la perdita della merce è accertata, o se la merce non è arrivata entro il termine previsto nell’articolo 19 – (Vi è ritardo nella riconsegna quando la merce non è stata riconsegnata entro il termine convenuto o, se non è stato convenuto un termine, quando la durata effettiva del trasporto superi il tempo accordato ragionevolmente a un vettore diligente, tenuto conto delle circostanze e, in particolare nel caso di carico parziale, del tempo richiesto per formare un carico completo in condizioni normali) -, il destinatario è autorizzato a fare valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti che derivano dal contratto di trasporto.
2. Il destinatario che si avvale dei diritti conferitigli a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve pagare l’importo dei crediti risultanti dalla lettera di vettura. In caso di contestazione, il vettore è tenuto a riconsegnare la merce soltanto se il destinatario gli fornisce una cauzione.”.
Tale disposizione attribuisce, come l’art.1689 cod. civ., la titolarità del diritto all’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. La legittimazione, pertanto, del destinatario a pretendere l’indennizzo sussiste, ai sensi dell’art.1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.
Così si é espressa la Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n.31070/ 2019.