Una banca veniva condannata a risarcire il cliente per la sottoscrizione di una polizza assicurativa d’investimento c.d.”Unit Equity Linked” che veniva costituita a pegno del finanziamento concessogli, unitamente ad ulteriori somme versate del cliente stesso, proprio per l’acquisto della succitata polizza assicurativa.
Detta polizza, poi, veniva escussa dalla banca a garanzia della somma concessa in affidamento al cliente perché tale affidamento non risultava più garantito, ad avviso della banca, dal valore (in perdita) del contratto assicurativo. Veniva accertato, infatti, dagli estratti conto periodici del rapporto di conto corrente, che le competenze passive relative alla somma “affidata” erano sempre superiori al rendimento della succitata polizza.
Il tribunale, aveva ritenuto che l’investimento sottoscritto, a suo tempo, dal cliente, in quanto direttamente collegato all’andamento di borsa non poteva garantire né rendimento né capitale e fosse, quindi, da ritenere un prodotto finanziario e non un prodotto assicurativo che richiedeva il rispetto della normativa del TUF in relazione all’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art.21 TUF e artt.28 e 29 reg. Consob, non correttamente rispettati dall’istituto bancario.
Nel successivo grado di Appello, il ricorso dell’Istituto di credito veniva rigettato, sempre nella considerazione che il prodotto finanziario sottoscritto aveva un contenuto sostanzialmente speculativo e quindi erano necessari i suddetti obblighi informativi previsti dal TUF (Testo unico della Finanza) – Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 s.m.. Il collegamento esistente, inoltre, tra la polizza e l’anticipazione finanziaria in conto corrente, da cui il pegno della prima a garanzia della seconda, evidenziava l’intrinseca rischiosità dell’operazione.
A fronte, quindi, dei costi certi delle competenze passive maturate sull’utilizzazione dell’anticipazione finanziaria, vi erano gli incerti profitti derivanti dall’eventuale rendimento positivo dei fondi cui era collegata la formula assicurativa, da cui la doverosa informazione sui rischi intrinseci dell’operazione.
Ad avviso della banca, invece, il rischio avente ad oggetto la vita dell’assicurato era contemplato poiché nel contratto era previsto il pagamento di un determinato capitale alla morte dell’assicurato, agli aventi diritto o beneficiari.
Sull’argomento, la Corte di Cassazione civile n.518/2022 premettendo che, secondo la banca ricorrente, non si fosse considerato che l’istituto di credito si assumeva il rischio di performance del fondo oggetto d’investimento, visto che nella polizza era, in ogni caso, garantito il rimborso dell’intero capitale sottoscritto, da cui la natura assicurativa e non finanziaria del contratto, osservava sull’intrinseca rischiosità dell’operazione e relativi obblighi informativi:
“Senonché si rileva che in forza del collegamento – ben evidenziato dalla Corte d’appello – con l’apertura di credito in conto corrente, garantito da pegno su polizza, finiva per gravare sul cliente anche il rischio di performance del fondo, mercé gli interessi passivi sul finanziamento che l’investitore era tenuto a pagare in ogni caso, ma che venivano riassorbiti solo nel caso di performance positiva del fondo. “.