La Corte di Cassazione civile n.13208/2019 ha ripercorso gli aspetti normativi e giurisprudenziali in tema di “indennizzo” a seguito di vaccinazioni.
Con la legge 25 febbraio 1992, n.210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati», veniva riconosciuto un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n.307/1990, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge 4 febbraio 1966, n.51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un’equa indennità per il danno derivante, al di fuori delle ipotesi previste dall’art.2043 cod. civ., da contagio o da altra apprezzabile malattia riconducibile a vaccinazione obbligatoria.
In particolare, il legislatore con l’art.1, comma 1, legge n.210/1992 aveva introdotto nell’ordinamento, in via generale, il diritto ad un indennizzo per chiunque avesse riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali fosse derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica. Identico diritto riconosciuto ai soggetti contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati (art.1, comma 2, legge n.210/1992 ed a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (comma 3, articolo 1, legge n.210/1992).
Con la sentenza Corte Costituzionale n.27/1998 si affermava: “se il diritto costituzionale della salute come interesse della collettività (art.32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrifico della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà, previsto dall’art.2 della Costituzione, impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità, fermo restando, ove ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno”.
La tutela indennitaria, pertanto, inizialmente riconosciuta solo nell’ambito delle vaccinazioni obbligatorie, veniva ampliata ricomprendendo le vaccinazioni imposte o sollecitate da interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica.
Gli ulteriori e successivi interventi normativi, quale la Legge n.362/1999, evidenziano l’evoluzione della tutela indennitaria fino a ricomprendere le conseguenze invalidanti di vaccinazioni assunte nell’ambito della politica sanitaria anche solo promossa dallo Stato (vds. Corte Cost. n.423/2000; Corte Cost. n.107/2012 e Corte Cost. n.268/2017).
In particolare, proprio per le vaccinazioni raccomandate, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, la decisione della citata Corte Cost. n.268/2017 ha affermato che
“ … il diritto all’indennizzo non deriva dall’essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale ma risiede, piuttosto, nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività e, per questo, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione perché le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo”.
Infine, con il decreto-legge 7 giugno 2017, n.73 convertito, con modificazioni, con legge 31 luglio 2017, n.119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci», si assicurava la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati. Inoltre, con l’art.5-quater, legge 31 luglio 2017, n.119 rubricato «Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni» s’introduceva l’estensione della tutela prevista dalla legge n.210/1992 a tutte le vaccinazioni indicate nell’articolo 1 del citato decreto-legge n.73/2017.
La S.C. concludeva che “ ..l’esplicito richiamo del legislatore del 2017 all’ambito applicativo dell’asse portante della tutela indennitaria per i danni derivati all’integrità psico-fisica dalla somministrazione di vaccinazioni valorizza tutte quelle esigenze di solidarietà sociale, sin qui evidenziate, che si impongono alla collettività laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario, anche solo raccomandato, e che richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo”.
Una conferma, pertanto, del carattere assistenziale della tutela “indennitaria” nell’ambito della sicurezza sociale e “non risarcitorio”, a tutela della lesione permanente dell’integrità psico-fisica, quindi della salute come tale del soggetto al quale la somministrazione della vaccinazione abbia prodotto un danno permanente alla salute.

Per quanto sopra, infine, con l’art.20 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 si aggiunge all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992 n.210, dopo il comma 1, il seguente comma: “1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita’, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita’ psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorita’ sanitaria italiana.”.